Twitter  LinkedIn

mercoledì 25 gennaio 2012

ORTOFRUTTICOLI: LIBERALIZZAZIONE ALLA ROVESCIA

E’ stato pubblicato oggi sul Corriere ortofrutticolo online il contenuto dell’articolo no. 62 del decreto legge sulle liberalizzazioni nel comparto dell’agroalimentare chiamato DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI AGROALIMNETARI.

Dal testo si evince che si tratta sopratutto dei prodotti freschi e pertanto è molto interessata anche l’ortofrutta.

Visto che si tratta di una lunga lista di divieti e di imposizioni bisogna subito stabilire che questo articolo no. 62 non può e non deve essere annoverato fra le liberalizzazioni. Pochi sono infatti le disposizioni che concedono più libertà, quasi tutte sono volte a ingabbiare il libero passaggio dell’ortofrutta fresca fra i vari anelli della filiera. Molti sono pensati in difesa del produttore non tenendo conto che il produttore è il primo interessato a tenere buoni rapporti con la distribuzione, soprattutto la Grandi Distribuzione.

Immaginiamoci ora un buyer di un supermercato alle prese con i suoi ordini giornalieri o settimanali. Si trova di fronte ai seguenti commi che brevemente riassunti recitano fra le tante altre cose come segue:

- I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
- Tra gli operatori economici è:
a) vietato imporre condizioni di acquisto o vendita ingiustificatamente gravose,
b) vietato applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c) vietato subordinare la conclusione alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
d) vietato conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali.
e) vietato adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.


L’ortofrutta fresca dovrebbe rientrare nella descrizione b) che recita:
prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni. Ma che nel settore specifico ci siano prodotti con un shelf life di 55-60 giorni non è ancora risaputo.

Le sanzioni :
Il comma no. 1 del decreto regola tutti i contratti “che hanno per oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari e che devono essere redatti obbligatoriamente in forma scritta. Il contraente che contravviene agli obblighi di questo comma è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a € 20.000,00.

I pagamenti
Per tutti i pagamenti che vengono normati dal comma no. 1 del decreto no. 62 “il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merce deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o delle relative fatture ed entro il termine di 60 giorni per tutte le altre merci".

E’ assodato che soprattutto la GDO impone spesso condizioni capestro a tutti i suoi fornitori, a quelli abituali ma ancora di più agli aspiranti. Un contratto quadro che stabilisca norme più civili è nell’interesse di tutti ed è giusto chiederlo ma è sbagliato imporlo. E’ sperabile che anche la U.E. vada in questa direzione e che tutti i suoi membri la seguano. Tenere sotto controllo i paesi terzi sarà più difficile.
La lettura di tutto il decreto è comunque indispensabile perché ci sono almeno altri sei commi che in questo breve riassunto non sono ancora stati toccati.

1 commento:

Anonimo ha detto...

Trovo giusto imporre condizioni di fornitura e pagamento uguali per tutti. La lobby dei grandi consorzi e la corruzione imperante fra i buyer della gdo (e non solo)impediscono a nuovi produttori di "entrare" in fornitura, trascurano la qualitá e appiattiscono il mercato.
Trattare una eventuale fornitura alla GDO si riassume in parlare di soldi, scadenze e logistica, ormai al prodotto non fa piú caso nessuno.. Entrare in qualsivoglia punto vendita di una grossa catena per credere!!